Statuto dell'Associazione "Antenna Anziani ODV"

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ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: «ANTENNA ANZIANI ODV». Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. 

L’Organizzazione ha sede legale in via Loreto n. 13 nel comune di Belluno.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comuni-cazione agli uffici competenti.

 

ART. 2 (Statuto)

L’Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regio-nale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

 

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Organizzazione; esso costituisce la re-gola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa

 

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

 

ART. 5 (Finalità e Attività)

L’Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in mo-do prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono tra le attività individuate nell’art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017: 

  • lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 
  • lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Organizzazione si ispira ai principi cristiani di carità e solidarietà, è apartitica e mira a favorire il diritto alla domiciliarità e a migliorare la qualità della vita agli anziani e a altre persone in difficoltà mediante le seguenti azioni:

  • attuare proposte e progetti a favore della domiciliarità, organizzando incontri di sensibilizzazione, informazione e formazione di volontari, anche con l'apporto di esperti qualificati;
  • svolgere funzioni di stimolo al settore dei servizi socio-sanitari al fine di potenziare la rete dell'assistenza domiciliare;
  • instaurare forme di collaborazione con altre associazioni e con altri organismi, anche pubblici, che operano per conseguire gli stessi obiettivi;
  • offrire un servizio di sostegno, di compagnia, di ricreazione e di ascolto a domicilio e di accompagnamento e aiuto ad uscire di casa, alle persone che ne sentono il bisogno; 
  • intervenire concretamente nei confronti delle persone che richiedono aiuto per soddi-sfare bisogni di carattere primario, quali la spesa, l'acquisto di farmaci e di tutti quei beni che risultano indispensabili a migliorare la qualità della vita;
  • accompagnare e assistere tutti quei soggetti che devono sottoporsi a visite mediche;
  • progettare ed attuare occasioni di socializzazione, anche esterne all'ambiente dome-stico, quali la partecipazione ad eventi culturali e di svago che possano incentivare la socializzazione e alleviare sentimenti diffusi di abbandono;
  • aiutare chi ha difficoltà nella partecipazione alla Messa e alle altre funzioni religiose;
  • segnalare ai servizi sociali stati di necessità che richiedano interventi professionali qualificati.

Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.

 

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell’Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L’ammissione all’Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell’interes-sato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.

L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

 

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell’Organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
  • intervenire e votare in Assemblea purché iscritto nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico –finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal succes-sivo art. 32;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;. 

Gli associati dell’Organizzazione hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

 

ART. 8 (Qualità di volontario)

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione. 

All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associa-zione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfetario.

 

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Diret-tivo; tale recesso ha efficacia dalla data di accettazione da parte del Consiglio stesso e co-munque non oltre i 30 giorni successivi.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi di con-travvenzione ai doveri stabiliti dallo statuto, fra i quali l'assenza ingiustificata dall'Assemblea per tre volte consecutive, l'associato può essere escluso dall’organizzazione. 

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto preso a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà degli associati, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interes-sato.

La proposta di esclusione può essere presentata all'Assemblea, con richiesta motivata, anche da almeno un decimo degli associati.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento; que-sto deve contenere le motivazioni che hanno indotto l'organo competente a deliberare l'esclu-sione.

 

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell’organizzazione:

  • Assemblea degli associati;
  • Consiglio direttivo;
  • Presidente;
  • Organo di controllo;
  • Organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

 

ART. 11 (L’assemblea)

L’Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. 

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. È ammessa una sola delega per ciascun aderente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti gli associati.

 

ART.12 (Compiti dell’Assemblea)

L’Assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull'esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizza-zione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

ART. 13 (Convocazione)

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione può avvenire mediante comunicazione scritta, lettera o e-mail, contenente l’ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e va spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo di residenza o della e-mail risultante dal libro degli associati.

 

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsa-bilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

 

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati. 

 

ART. 16 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde diretta-mente e dalla quale può essere revocato. 

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 7 componenti, eletti dall’Assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il Consiglio, qualora mantenga la maggioranza assoluta dei componenti, provvederà alla sostituzione dei consiglieri decaduti per cooptazione. I consiglieri cooptati resteranno in carica fino alla scadenza del normale mandato del Consiglio Direttivo. Il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale organo e le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei compo-nenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno tre volte all'anno per deliberare in ordine al compimento de-gli atti fondamentali della vita associativa.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il presidente dell’organizzazione, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l’organizzazione,
  • attua le deliberazioni dell’assemblea,
  • predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’ap-provazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma, 
  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente,
  • disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati,
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

ART. 17 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea degli associati.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei pre-senti.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria ammi-nistrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

Solo in caso di necessità e di urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria ammini-strazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’Assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

Art.18 (Il Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio nell'esplicazione delle attività esecutive; cura la tenuta del Libro verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli asso-ciati.

 

ART. 19 (Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore conta-bile iscritto al relativo registro.

L’organo di controllo:

  • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle ope-razioni sociali o su determinati affari.

 

ART. 20 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore conta-bile iscritto al relativo registro.

 

Art. 21 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

 

ART. 22 (I beni)

I beni dell’Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. 

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede del-l’Organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Organizza-zione e può essere consultato dagli aderenti.

 

ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini del-l’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

 

ART. 24 (Bilancio)

Gli esercizi dell'Associazione aprono il 1° gennaio e chiudono ilo 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo che contiene tutte le entrate interve-nute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e dovrà essere depositato presso la sede del-l'Associazione, a disposizione degli associati, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione. 

Il bilancio viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora pre-visto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

 

ART. 25 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

 

ART. 26 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante. 

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

 

ART. 27 (Personale retribuito)

L’Oganizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 28 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infor-tunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 29 (Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

 

ART. 30 (Assicurazione dell’organizzazione)

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

 

ART. 31 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 32 (Libri sociali)

L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  • a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; 
  • b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio; 
  • c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali. 
  • d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esa-minare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della ri-chiesta formulata al Consiglio Direttivo.

 

ART. 33 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia  ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, acquisteranno effi-cacia solo all’operatività del Runts medesimo.

 

Art. 34 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che ri-sultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.